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Errore tecnico dell’arbitro: il Giudice Sportivo ordina la ripetizione di Sesto Campano – Aurora Alto Casertano

Pubblicato: 12-11-2025 - 2520
Errore tecnico dell’arbitro: il Giudice Sportivo ordina la ripetizione di Sesto Campano – Aurora Alto Casertano Sport

Errore tecnico dell’arbitro: il Giudice Sportivo ordina la ripetizione di Sesto Campano – Aurora Alto Casertano

Pubblicato: 12-11-2025 - 2520


Leggi il comunicato ufficiale a pagina 19 attraverso il link a fondo pagina. Credit foto Aurora Alto Casertano.

Il Giudice Sportivo Territoriale del Molise, riunitosi per sciogliere la riserva relativa alla gara tra Sesto Campano Calcio e Aurora Alto Casertano, ha accolto il reclamo presentato dalla società di casa, disponendo la ripetizione dell’incontro per un errore tecnico commesso dall’arbitro. La decisione arriva dopo l’esame del ricorso presentato dal Sesto Campano, che aveva contestato la mancata ammissione nel recinto di gioco del calciatore Matteo Pepe, regolarmente inserito nella distinta consegnata prima dell’inizio della partita. Il giocatore, inizialmente non riconosciuto per l’assenza momentanea del documento d’identità, aveva successivamente reso disponibile la documentazione prima del fischio d’inizio. Nonostante ciò, l’arbitro aveva rinviato il riconoscimento all’intervallo, ma lo stesso giocatore era presente in panchina. Secondo il Giudice Sportivo, tale condotta costituisce una violazione della Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che consente ai calciatori ritardatari, purché iscritti nell’elenco ufficiale, di essere identificati e ammessi in campo in qualsiasi momento della gara. Il direttore di gara, non applicando correttamente la norma, avrebbe commesso un vero e proprio errore tecnico, incidendo sul regolare svolgimento dell’incontro. Le controdeduzioni dell’Aurora Alto Casertano sono state giudicate irricevibili poiché presentate oltre i termini previsti e prive della prova di notifica alla controparte. Alla luce di quanto emerso, il Giudice Sportivo ha quindi dichiarato irregolare la gara e ne ha ordinato la ripetizione, trasmettendo gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale Molise per i provvedimenti di competenza. Nessun contributo è dovuto per l’accesso alla giustizia sportiva. 



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